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Prima pars potissima pars


Il 19 ottobre abbiamo inaugurato le sessioni di lavoro del nostro progetto DEFINITIO con un incontro in cui i membri del progetto precedente hanno spiegato ai nostri nuovi compagni di viaggio l'iter seguito, gli obiettivi raggiunti e, soprattutto, l'apprendimento ottenuto da questa prima esperienza. L'incontro si è svolto presso l'Università di Girona, dove siamo stati accolti calorosamente dal professor José Luis Linares, membro del progetto. Abbiamo avuto l'opportunità di discutere i seguenti argomenti:


- Carmen Palomo Pinel: “Le definizioni dei giuristi romani. Obiettivi e prospettive di ricerca”.

- Juan Manuel Blanch Nougués: “Classi di definizioni e loro identificazione nei testi dei giuristi romani del Digesto di Giustiniano: alcuni problemi interpretativi”.

- Ana Mª Rodríguez González: “Definizione retorica e ragionamento giurisprudenziale. Analisi di due casi scolastici”.

- Jakob Stagl: “Definizione e codificazione”.


Le presentazioni sono state seguite da un proficuo dialogo in cui sono emerse domande interessanti come queste:


  • Quali presupposti storiografici si celano dietro il giudizio negativo della prima metà del XX secolo sulla qualità delle definizioni dei giuristi romani? Una certa visione “romanzata” del giurista romano da parte di autori come Pringsheim, in cui la creazione del diritto era più frutto dell'ispirazione che della tecnica, può aver influito sulla riluttanza a riconoscere il peso delle definizioni in questo processo di creazione?

  • Fino a che punto dovremmo estendere i campi della nostra futura banca dati in modo da raccogliere e organizzare tutte le informazioni pertinenti, pur consentendo una flessibilità sufficiente per raccogliere definizioni difficili da classificare?

  • Ci sono definizioni che cambiano la loro funzione, persino il significato del definiendum, a seconda del contesto palingenetico, edittale, giustinianeo. Attenzione!

  • Ha senso affrontare questo tema tenendo conto dell'individualità del giurista, oppure le definizioni formano una raccolta collettiva senza particolarità significative?

  • Non vogliamo fare un semplice “museo” di definizioni, ma piuttosto una classificazione che ci permetta di ottenere dati quantitativi e qualitativi che ci aiutino a comprendere meglio il ragionamento e l'argomentazione dei giuristi romani.

  • Perché c'è una vistosa assenza di definizioni di alcuni termini giuridici fondamentali, come ad esempio “proprietà”?


Si tratta indubbiamente di un progetto “oceanico”...

Prossima tappa: lettura e commento di opere fondamentali sulle definizioni dei giuristi romani in occasione del nostro prossimo incontro.



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